Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
Ambiente - Codice dell'ambiente emanato in attuazione della legge delega n. 308 del 2004 - Impugnazione dell'intero testo, nonché di specifiche disposizioni del d.lgs. n. 152 del 2006 - Ricorso della Regione Piemonte - Eccezione di inammissibilità per asserita tardività della notifica dell'atto introduttivo - Reiezione.
Va rigettata l'eccezione di inammissibilità della questione di legittimità costituzionale del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, intero testo, nonché degli artt. 5, comma 1, lettera e ), 6, comma 6, 12, 21 e 22, dello stesso d.lgs., sollevata in relazione agli artt. artt. 3, 5, 76 (in riferimento all'art. 1, commi 1, 4, 8 e 9, lettere e ) ed f ), della legge 15 dicembre 2004, n. 308), 97, 114, 117, 118, 119 e 120, Cost. e della direttiva 2001/42/CE in ragione della asserita tardività della notifica dell'atto introduttivo, in quanto, posto che anche nei giudizi in via principale vige il principio della scissione fra il momento in cui la notificazione deve intendersi perfezionata nei confronti del notificante rispetto al momento in cui essa lo è per il destinatario dell'atto, nella specie, la notifica è stata effettuata tempestivamente dalla Regione ricorrente, dato che il ricorso risulta spedito a mezzo posta nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione del decreto legislativo impugnato. In senso analogo, v. sentenze n. 477/2002 e n. 300/2007.
Riguarda ancheart. 5 Codice dell’ambienteart. 6 Codice dell’ambienteart. 12 Codice dell’ambienteart. 22 Codice dell’ambiente
Ambiente - Codice dell'ambiente (d.lgs n. 152 del 2006) - Disposizioni attuative della direttiva 2001/42/CE - Ricorso della Regione Calabria - Asserito esercizio della delega oltre il termine previsto dalla legge comunitaria n. 62 del 2005 - Esclusione - Emanazione della disciplina impugnata in attuazione di altra legge delega (n. 308 del 2004) non abrogata, che prevede un termine diverso - Non fondatezza della questione.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 4, comma 1, lettera a ), 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 e gli allegati I e II alla parte seconda, del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, intero testo, sollevata in riferimento agli artt. 76 e 77, primo comma, Cost., perché la delega sarebbe stata esercitata dal Governo oltre il termine definito dal legislatore. Contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente, la delega contenuta nella legge n. 308 del 2004 (art. 1, comma 8, lettera f ) non può ritenersi abrogata tacitamente né da parte dell'art. 19, né da parte del combinato disposto dell'art. 1 e dell'allegato B della legge n. 62 del 2005, posto che essa ha un oggetto sostanzialmente diverso riguardando non solo il recepimento della direttiva 2001/42/CE in materia di VAS, ma la complessiva ridefinizione di tutte le valutazioni di compatibilità ambientale ed il loro reciproco coordinamento o accorpamento.
Riguarda ancheart. 4 Codice dell’ambienteart. 7 Codice dell’ambienteart. 8 Codice dell’ambienteart. 9 Codice dell’ambienteart. 10 Codice dell’ambienteart. 11 Codice dell’ambientee altri 11
Ambiente - Codice dell'ambiente (d.lgs. n. 152 del 2006) - Disposizioni concernenti la disciplina della valutazione ambientale strategica (VAS) - Ricorso della Regione Valle d'Aosta - Dichiarazione di sopravvenuta mancanza di interesse al ricorso in ragione dell'intervenuta abrogazione e sostituzione della disciplina contestata ancor prima della sua entrata in vigore - Cessazione della materia del contendere.
Va dichiarata cessata la materia del contendere in ordine alla questione proposta avverso l'intero capo II del titolo II della parte II (ovvero gli articoli da 15 a 20) - concernenti la disciplina della valutazione ambientale strategica (VAS) - del d.lgs. n. 152 del 2006, contenente disposizioni specifiche per la VAS in sede statale, stante la dichiarazione di sopravvenuta mancanza di interesse al ricorso in ragione dell'intervenuta abrogazione e sostituzione della disciplina contestata ancor prima della sua entrata in vigore.
Riguarda ancheart. 6-abrogatoesostituitodagli d.lgs. 152/2006art. 14 d.P.R. 90/2007art. 9 d.P.R. 90/2007art. 15 Codice dell’ambienteart. 16 Codice dell’ambienteart. 17 Codice dell’ambientee altri 5
Ambiente - Codice dell'ambiente (d.lgs. n. 152 del 2006) - Sottoposizione a VAS dei piani e programmi di competenza di Regioni ed enti locali - Ricorso della Regione Piemonte - Ritenuta violazione dei princìpi posti dal diritto comunitario e da convenzioni internazionali, di leale collaborazione, ragionevolezza, adeguatezza, differenziazione, sussidiarietà e buon andamento della pubblica amministrazione - Riconducibilità della disciplina denunciata alla materia "tutela dell'ambiente", di competenza esclusiva dello Stato - Non fondatezza delle questioni.
Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 21 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 - il quale prevede che sono sottoposti a valutazione ambientale strategica in sede regionale o provinciale i piani e programmi di cui all'art. 7 la cui approvazione compete alle Regioni o agli enti locali - e del successivo art. 22 - il quale prevede che, ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano con proprie leggi e regolamenti le procedure per la valutazione ambientale strategica dei piani e programmi di cui all'art. 21, e che, fino all'entrata in vigore delle discipline regionali e provinciali di cui al comma 1, trovano applicazione le disposizioni di cui alla parte seconda del "presente" decreto - sollevate in relazione agli artt. 3, 5, 76, 97, 114, 117, 118, 119 e 120 della Costituzione, ai principi di leale collaborazione, ragionevolezza, adeguatezza, differenziazione, sussidiarietà, buon andamento della pubblica amministrazione, anche sotto l'aspetto della violazione di principi e norme di diritto comunitario e di convenzioni internazionali», in quanto lascerebbero uno spazio inesistente alla normativa regionale anche rispetto alle procedure di competenza della Regione. A parte ogni considerazione sulla genericità e sulla evidente inconferenza di numerosissimi parametri confusamente e solo assertivamente invocati dalla ricorrente, deve ritenersi che lo Stato, nel porre dette disposizioni, esercita una sua competenza esclusiva e le Regioni non hanno titolo per contestare le scelte discrezionali effettuate dal legislatore statale. Del resto, la stessa esistenza di una VAS in sede regionale ha il suo unico fondamento nella legge statale che, ad un tempo, la prescrive e la consente, e non nella Costituzione, che assegna, invece, allo Stato la competenza in materia di tutela dell'ambiente.
Riguarda ancheart. 22 Codice dell’ambiente
Ambiente - Codice dell'ambiente (d.lgs. n. 152 del 2006) - Ricorsi delle Regioni Calabria e Abruzzo - Istanza di sospensione delle disposizioni impugnate - Intervenuta pronuncia nel merito - Non luogo a procedere.
Non vi è luogo a procedere in ordine all'istanza di sospensione delle disposizioni impugnate del d.lgs. n. 152 del 2006 avendo la Corte deciso il merito dei ricorsi.
Riguarda ancheart. 3 Codice dell’ambienteart. 4 Codice dell’ambienteart. 5 Codice dell’ambienteart. 6 Codice dell’ambienteart. 7 Codice dell’ambienteart. 8 Codice dell’ambientee altri 14