Art. 232-bis t.u.a.Rifiuti di prodotti da fumo

I comuni provvedono a installare nelle strade, nei parchi e nei luoghi di alta aggregazione sociale appositi raccoglitori per la raccolta dei mozziconi dei prodotti da fumo. Al fine di sensibilizzare i consumatori sulle conseguenze nocive per l'ambiente derivanti dall'abbandono dei mozziconi dei prodotti da fumo, i produttori, in collaborazione con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, attuano campagne di informazione. E' vietato l'abbandono di mozziconi dei prodotti da fumo sul suolo, nelle acque e negli scarichi.

Testo vigente dal 2 febbraio 2016, tuttora in vigore · versione 93 su Normattiva

Spiegazione

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-03;152~art232bis · fonte su Normattiva