Art. 307 t.u.a.notificazione delle misure preventive e di ripristino

Le decisioni che impongono misure di precauzione, di prevenzione o di ripristino, adottate ai sensi della parte sesta del presente decreto, sono adeguatamente motivate e comunicate senza indugio all'operatore interessato con indicazione dei mezzi di ricorso di cui dispone e dei termini relativi.

Testo vigente dal 14 aprile 2006, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-03;152~art307 · fonte su Normattiva