Art. 78-decies t.u.a.Disposizioni specifiche per alcune sostanze

Nel rispetto degli obblighi di cui al paragrafo A.4.6.3 dell'allegato 1 alla parte terza, concernenti la presentazione dello stato chimico nonche' degli obiettivi e degli obblighi di cui agli articoli 76, 77, 78, 116 e 117, i piani di gestione possono contenere mappe supplementari che presentano separatamente, rispetto alle informazioni riguardanti le altre sostanze di cui alla tabella 1/A del paragrafo A.2.6 dell'allegato 1 alla parte terza, le informazioni sullo stato chimico per una o piu' delle seguenti sostanze:

  • a)sostanze che si comportano come PBT (Persistenti, bioaccumulabili e tossiche) ubiquitarie, recanti il numero 5, 21, 28, 30, 35, 37, 43 e 44;
  • b)sostanze recanti il numero da 34 a 45;
  • c)sostanze per le quali sono stati definiti SQA rivisti e piu' restrittivi, recanti il numero 2, 5, 15, 20, 22, 23 e 28. I piani di gestione dei bacini idrografici possono riportare l'entita' di ogni deviazione dal valore degli SQA per le sostanze di cui alle lettere a), b) e c), cercando di garantirne l'intercomparabilita' a livello di bacino idrografico.

Testo vigente dal 11 novembre 2015, tuttora in vigore · versione 91 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-03;152~art78decies · fonte su Normattiva