Art. 80 t.u.a.acque superficiali destinate alla produzione di acqua potabile

Le acque dolci superficiali, per essere utilizzate o destinate alla produzione di acqua potabile, sono classificate dalle regioni nelle categorie Al, A2 e A3, secondo le caratteristiche fisiche, chimiche e microbiologiche di cui alla Tabella 1/A dell'Allegato 2 alla parte terza del presente decreto. A seconda della categoria di appartenenza, le acque dolci superficiali di cui al comma 1 sono sottoposte ai trattamenti seguenti:

  • a)Categoria Al: trattamento fisico semplice e disinfezione;
  • b)Categoria A2: trattamento fisico e chimico normale e disinfezione;
  • c)Categoria A3: trattamento fisico e chimico spinto, affinamento e disinfezione. Le regioni inviano i dati relativi al monitoraggio e alla classificazione delle acque di cui ai commi 1 e 2 al Ministero della salute, che provvede al successivo inoltro alla Commissione europea. Le acque dolci superficiali che presentano caratteristiche fisiche, chimiche e microbiologiche qualitativamente inferiori ai valori limite imperativi della categoria A3 possono essere utilizzate, in via eccezionale, solo qualora non sia possibile ricorrere ad altre fonti di approvvigionamento e a condizione che le acque siano sottoposte ad opportuno trattamento che consenta di rispettare le norme di qualita' delle acque destinate al consumo umano.

Testo vigente dal 14 aprile 2006, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-03;152~art80 · fonte su Normattiva