Art. 88 t.u.a.accertamento della qualita' delle acque destinate alla vita dei molluschi

Le acque designate ai sensi dell'articolo 87 devono rispondere ai requisiti di qualita' di cui alla Tabella 1/C dell'Allegato 2 alla parte terza del presente decreto. In caso contrario, le regioni stabiliscono programmi per ridurne l'inquinamento. Se da un campionamento risulta che uno o piu' valori dei parametri di cui alla Tabella 1/C dell'Allegato 2 alla parte terza del presente decreto non sono rispettati, le autorita' competenti al controllo accertano se l'inosservanza sia dovuta a fenomeni naturali, a causa fortuita o ad altri fattori di inquinamento e le regioni adottano misure appropriate.

Testo vigente dal 14 aprile 2006, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2006-04-03;152~art88 · fonte su Normattiva