Art. 1048 c.o.m.Attribuzioni speciali delle commissioni permanenti

Le commissioni permanenti di avanzamento, se necessario, sono chiamate a pronunciarsi anche sulle ammissioni o esclusioni o ripetizioni dei corsi, degli esami e degli esperimenti e negli altri casi previsti dal presente codice. Il parere delle commissioni permanenti di avanzamento puo' essere sentito, altresi', se e' ritenuto necessario dal Ministro della difesa. La commissione permanente di avanzamento per l'Arma dei carabinieri e' competente a pronunciarsi anche sulla idoneita' alla nomina nel complemento, ai sensi dell'articolo 1004.

Testo vigente dal 8 maggio 2010, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66~art1048 · fonte su Normattiva