Art. 1075 c.o.m. — Morte o permanente inidoneita' fisica dell'ufficiale
La morte dell'ufficiale o la permanente inidoneita' fisica derivante da ferite, lesioni o malattie riportate in servizio o per causa di servizio, non impedisce la promozione, quando l'ufficiale avrebbe potuto conseguirla con anzianita' anteriore alla data del decesso o del sopravvenire della non idoneita'.
Testo vigente dal 8 maggio 2010, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva