Art. 1081 c.o.m. — Contingente dell'Arma dei carabinieri per la Banca d'Italia
Ai fini dell'avanzamento, le vacanze determinate nei vari gradi dai collocamenti in soprannumero all'organico per la dotazione del contingente di ufficiali, ispettori, sovrintendenti e graduati dell'Arma dei carabinieri per l'esecuzione di speciali servizi di vigilanza e scorta valori della Banca d'Italia, sono ripianate sotto la data in cui i collocamenti stessi sono disposti. 2, Le eccedenze conseguenti a cessazione dal soprannumero all'organico sono assorbite al verificarsi della prima vacanza.
Testo vigente dal 8 maggio 2010, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva