Art. 1137-bis c.o.m. — Mancato conseguimento del diploma di laurea
Gli ufficiali del ruolo normale del Corpo di stato maggiore che non conseguono il titolo di studio previsto dagli ordinamenti di Forza armata entro l'anno di inserimento nell'aliquota di valutazione per l'avanzamento al grado di capitano di corvetta transitano d'autorita', anche in soprannumero per il solo anno del transito, nel corrispondente ruolo speciale, con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno di formazione della predetta aliquota di valutazione, mantenendo l'anzianita' di grado posseduta, e sono iscritti in ruolo prima dei pari grado aventi la stessa anzianita' di grado.
Testo vigente dal 26 febbraio 2014, tuttora in vigore · versione 25 su Normattiva