Art. 123 c.o.m. — Corpo di commissariato militare marittimo
Rientrano nelle competenze del Corpo di commissariato militare marittimo:
- a)la direzione della gestione amministrativa-logistica per quanto concerne:
- 1)il vettovagliamento;
- 2)il casermaggio, il vestiario e l'equipaggiamento;
- 3)i combustibili e i lubrificanti;
- 4)gli automezzi e gli altri materiali ordinari e speciali;
- 5)il coordinamento e il controllo dell'attivita' di movimentazione e trasporto di uomini, mezzi e materiali;
- 6)le attivita' di programmazione e contrattuali, mediante procedure accentrate o delegate o decentrate;
- 7)attivita' di studio, ricerca, sviluppo ed elaborazione della normativa tecnica per gli approvvigionamenti;
- 8)i collaudi, il controllo di qualita', la distribuzione, l'uso, la conservazione, la manutenzione, il recupero e la cessione di materiali;
- b)la gestione dei fondi necessari per il funzionamento degli enti, la predisposizione delle variazioni di bilancio e di cassa, la somministrazione dei fondi occorrenti e l'ordinazione delle conseguenti spese, l'assegnazione e variazione del fondo scorta per unita' navali ed enti a terra;
- c)l'amministrazione e l'erogazione al personale militare e civile dei trattamenti economici previsti dalle disposizioni vigenti;
- d)il controllo interno di legittimita' e di merito con funzioni anche ispettive, la valorizzazione e analisi delle rendicontazioni economico finanziarie;
- e)l'attivita' di consulenza giuridica nei settori:
- 1)amministrativo;
- 2)disciplinare;
- 3)legale, sia a bordo sia a terra, e nell'ambito di operazioni fuori area relativamente all'applicazione del diritto internazionale;
- 4)normativo, nella redazione degli atti di interesse della Forza armata;
- f)la gestione del contenzioso;
- g)la formazione e qualificazione del personale nell'ambito dei settori di competenza;
- h)l'assolvimento degli incarichi previsti dall'ordinamento del Ministero della difesa;
- i)l'assolvimento degli incarichi amministrativi e logistici previsti dal codice e dal regolamento, a bordo delle unita' navali e presso gli enti a terra, nonche' quelli previsti ai fini dell'avanzamento dal libro IV, titolo VII, capo VIII del presente codice.
Testo vigente dal 8 maggio 2010, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva