Art. 1256 c.o.m.Promozioni

L'ufficiale di complemento, che e' giudicato idoneo all'avanzamento e iscritto in quadro, e' promosso solo dopo la promozione degli ufficiali di pari grado, di maggiore o di eguale anzianita', appartenenti ai corrispondenti ruoli normali e speciali del servizio permanente effettivo. Non costituisce ostacolo alla promozione degli ufficiali di complemento l'esistenza nel servizio permanente effettivo di parigrado non idonei all'avanzamento o per i quali e' sospesa la valutazione o la promozione.

Testo vigente dal 8 maggio 2010, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66~art1256 · fonte su Normattiva