Art. 13 c.o.m. — Attribuzioni ulteriori
Il Ministro della difesa, oltre a quanto previsto negli articoli 10, 11 e 12, esercita le competenze:
- a)in materia di ordinamento giudiziario, di cui al capo VI del presente titolo;
- b)attribuite in via generale ai Ministri in materia di organizzazione dei rispettivi dicasteri, e in particolare quelle di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
- c)previste dalla legge, dal presente codice e dal regolamento.
Testo vigente dal 8 maggio 2010, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva