Art. 13 c.o.m.Attribuzioni ulteriori

Il Ministro della difesa, oltre a quanto previsto negli articoli 10, 11 e 12, esercita le competenze:

  • a)in materia di ordinamento giudiziario, di cui al capo VI del presente titolo;
  • b)attribuite in via generale ai Ministri in materia di organizzazione dei rispettivi dicasteri, e in particolare quelle di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
  • c)previste dalla legge, dal presente codice e dal regolamento.

Testo vigente dal 8 maggio 2010, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

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Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66~art13 · fonte su Normattiva