Art. 1317 c.o.m. — Limite alle promozioni per gli ufficiali
Gli ufficiali non possono conseguire avanzamento oltre il grado massimo previsto per il ruolo dal quale provengono. Peraltro, gli ufficiali provenienti dal ruolo di complemento possono conseguire avanzamento fino al grado di colonnello, se titolari di pensione di 1ª categoria, che fruiscono di assegno di superinvalidita'.
Testo vigente dal 8 maggio 2010, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva