Art. 1322 c.o.m. — Conferimento della qualifica di primo capitano
La qualifica di primo capitano e corrispondente e' conferita ai capitani e gradi corrispondenti di tutti i ruoli che hanno compiuto dodici anni di grado. Ai capitani e gradi corrispondenti delle categorie in congedo di tutti i ruoli spetta la qualifica di primo capitano e qualifica corrispondente se l'hanno assunta gli ufficiali pari grado in servizio permanente effettivo di pari anzianita' del rispettivo ruolo. La qualifica e' conferita, altresi', ai capitani e gradi corrispondenti delle Forze armate che hanno compiuto cinque anni di grado e venti di servizio permanente effettivo computati dal ventottesimo anno di eta' compiuto, in tutti i casi in cui il grado di capitano e' quello finale della carriera. La qualifica di primo capitano e corrispondenti e' conferita con decreto ministeriale.
Testo vigente dal 8 maggio 2010, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva