Art. 1349 c.o.m. — Ordini militari
Gli ordini devono, conformemente alle norme in vigore, attenere alla disciplina, riguardare le modalita' di svolgimento del servizio e non eccedere i compiti di istituto. Il militare al quale e' impartito un ordine manifestamente rivolto contro le istituzioni dello Stato o la cui esecuzione costituisce comunque manifestamente reato, ha il dovere di non eseguire l'ordine e di informare al piu' presto i superiori. Agli ordini militari non si applicano i capi I, III e IV della legge 7 agosto 1990, n. 241.
Testo vigente dal 8 maggio 2010, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva