Art. 1366 c.o.m.Ricorso gerarchico avverso le sanzioni disciplinari di corpo

Il superiore, per il cui tramite va proposto il ricorso gerarchico, deve inoltrarlo sollecitamente senza pareri o commenti all'autorita' gerarchica immediatamente superiore a quella che ha inflitto la sanzione di corpo.

Testo vigente dal 8 maggio 2010, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66~art1366 · fonte su Normattiva