Art. 1366 c.o.m. — Ricorso gerarchico avverso le sanzioni disciplinari di corpo
Il superiore, per il cui tramite va proposto il ricorso gerarchico, deve inoltrarlo sollecitamente senza pareri o commenti all'autorita' gerarchica immediatamente superiore a quella che ha inflitto la sanzione di corpo.
Testo vigente dal 8 maggio 2010, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva