Art. 1383 c.o.m.Commissioni di disciplina per i sottufficiali, i graduati e i militari di truppa

La commissione di disciplina per i giudizi a carico di uno o piu' sottufficiali o volontari di una stessa Forza armata si compone di tre ufficiali in servizio permanente, dei quali almeno due ufficiali superiori e l'altro di grado non inferiore a capitano o corrispondente, tutti della Forza armata cui il giudicando o i giudicandi appartengono. Il presidente della commissione di disciplina non puo' avere grado inferiore a tenente colonnello o corrispondente. Il membro meno elevato in grado o meno anziano assume le funzioni di segretario.

Testo vigente dal 8 maggio 2010, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66~art1383 · fonte su Normattiva