Art. 1396 c.o.m.Autorita' militari competenti

La consegna di rigore puo' essere inflitta esclusivamente dal comandante del corpo o dell'ente presso il quale il militare che subisce la punizione presta servizio. La consegna puo' essere inflitta dal comandante di corpo e dal comandante di reparto. Il rimprovero puo' essere inflitto, oltre che dalle autorita' militari di cui al comma 2, anche da:

  • a)l'ufficiale comandante di distaccamento;
  • b)il sottufficiale comandante di distaccamento, avente le attribuzioni di comandante di reparto. Le punizioni agli ufficiali generali e ammiragli, ai colonnelli, ai capitani di vascello, ai comandanti di corpo e agli ufficiali che non dipendono da un comando di corpo sono inflitte dal superiore militare diretto o da altra autorita' militare indicata di volta in volta da ciascuna Forza armata o Corpo armato. I militari comandati o aggregati presso un reparto, corpo o ente dipendono disciplinarmente da tale reparto, corpo o ente. Ogni decisione in materia disciplinare e' devoluta all'autorita' militare che ne ha la competenza e dalla quale il militare dipende all'atto della decisione stessa. Anche ai soli fini disciplinari, ciascuna Forza armata o Corpo armato, in relazione alle esigenze funzionali, stabilisce le unita' organizzative aventi il rango di reparto o di distaccamento.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66~art1396 · fonte su Normattiva