Art. 1419 c.o.m. — Stato di guerra o di grave crisi internazionale
In tempo di guerra o di grave crisi internazionale, se l'entita' dell'atto di valore e lo svolgimento delle vicende belliche lo consigliano, puo' farsi luogo al conferimento di decorazioni al valor militare immediatamente dopo il fatto o con procedura singolarmente accelerata, da determinarsi con apposite disposizioni.
Testo vigente dal 8 maggio 2010, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva