Art. 1448 c.o.m. — Opposizione
E' ammessa opposizione da parte degli interessati avverso le decisioni relative a proposte di ricompense previste dalla presente sezione. L'opposizione deve essere presentata al Ministro della difesa entro due anni dalla data di pubblicazione della concessione o della comunicazione fatta all'interessato nel caso di decisione negativa. (( Sull'opposizione di cui al comma 2, il Ministro della difesa decide in via definitiva, previo parere del rispettivo Capo di stato maggiore di Forza armata o del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, che si esprimono secondo le modalita' di cui all'articolo 86 del regolamento. ))
Testo vigente dal 26 febbraio 2014, tuttora in vigore · versione 25 su Normattiva