Art. 1460 c.o.m. — Computo degli anni di servizio militare
Per il computo degli anni di servizio sono validi:
- a)il servizio militare comunque prestato;
- b)le campagne di guerra;
- c)il servizio prestato in zone d'intervento per conto dell'ONU o in forza di accordi multinazionali;
- d)il 50 per cento dell'effettivo servizio di pilotaggio per i piloti, navigatori e osservatori;
- e)il 50 per cento del servizio prestato quale componente degli equipaggi fissi, sperimentatori e collaudatori con obbligo di volo e dei reparti paracadutisti, con percezione della relativa indennita';
- f)il 50 per cento del periodo totale di reparto di campagna e di imbarco (e' sufficiente a tale scopo l'appartenenza a tali unita' e con qualsiasi incarico);
- g)per intero il servizio in comando o in direzione;
- h)per intero i corsi universitari, per tutti gli ufficiali delle Forze armate per i quali e' richiesto il possesso del diploma di laurea ai fini del reclutamento, e il corso superiore di teologia per i cappellani militari. Tali norme sono applicabili anche agli ufficiali e sottufficiali del Corpo della Guardia di finanza. Le maggiorazioni previste dalle lettere b), c), d), e) f) e h) non sono fra loro cumulabili, quando coincidono nel tempo.
Testo vigente dal 8 maggio 2010, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva