Art. 1460 c.o.m.Computo degli anni di servizio militare

Per il computo degli anni di servizio sono validi:

  • a)il servizio militare comunque prestato;
  • b)le campagne di guerra;
  • c)il servizio prestato in zone d'intervento per conto dell'ONU o in forza di accordi multinazionali;
  • d)il 50 per cento dell'effettivo servizio di pilotaggio per i piloti, navigatori e osservatori;
  • e)il 50 per cento del servizio prestato quale componente degli equipaggi fissi, sperimentatori e collaudatori con obbligo di volo e dei reparti paracadutisti, con percezione della relativa indennita';
  • f)il 50 per cento del periodo totale di reparto di campagna e di imbarco (e' sufficiente a tale scopo l'appartenenza a tali unita' e con qualsiasi incarico);
  • g)per intero il servizio in comando o in direzione;
  • h)per intero i corsi universitari, per tutti gli ufficiali delle Forze armate per i quali e' richiesto il possesso del diploma di laurea ai fini del reclutamento, e il corso superiore di teologia per i cappellani militari. Tali norme sono applicabili anche agli ufficiali e sottufficiali del Corpo della Guardia di finanza. Le maggiorazioni previste dalle lettere b), c), d), e) f) e h) non sono fra loro cumulabili, quando coincidono nel tempo.

Testo vigente dal 8 maggio 2010, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66~art1460 · fonte su Normattiva