Art. 1486 c.o.m. — Cause di ineleggibilita' alla carica di consigliere regionale
Non sono eleggibili a consigliere regionale nel territorio nel quale esercitano il comando, gli ufficiali generali, gli ammiragli, e gli ufficiali superiori delle Forze armate. La causa di ineleggibilita' non ha effetto se l'interessato cessa dalle funzioni per dimissioni, trasferimento, revoca dell'incarico o del comando, collocamento in aspettativa non retribuita, non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature. Si applicano gli articoli 2 e seguenti della legge 23 aprile 1981, n. 154, compatibilmente con lo stato di militare.
Testo vigente dal 8 maggio 2010, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva