Art. 1496 c.o.m.Diritto alla salute e alla sicurezza sui luoghi di lavoro

La tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro e' garantita in base alle norme del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in quanto compatibili con le disposizioni del presente codice e del regolamento. Al fine di agevolare le prime operazioni di soccorso medico, relativamente all'impiego in missioni internazionali o in altre situazioni di potenziale esposizione a pericolo, la tessera di riconoscimento del personale militare, rilasciata in formato elettronico ai sensi dell'articolo 66, comma 8, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, contiene, previo consenso dell'interessato al trattamento dei dati personali, i dati sanitari di emergenza, quali lo stato vaccinale, le terapie in atto, le allergie, le intolleranze, gli impianti, le trasfusioni. La medesima tessera di riconoscimento puo' contenere anche il consenso del militare per la donazione degli organi. Con decreto del Ministro della difesa, ovvero del Ministro dell'economia e delle finanze per il personale del Corpo della guardia di finanza, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, sono individuate le modalita' di caricamento dei dati nella tessera, i livelli e le modalita' di accesso selettivo ai dati, nonche' le specifiche misure volte a garantire la sicurezza dei dati.

Testo vigente dal 8 maggio 2010, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66~art1496 · fonte su Normattiva