Art. 1527 c.o.m.Reimpiego del personale civile

Il reimpiego del personale civile del Ministero della difesa, conseguente ai processi di ristrutturazione, e' effettuato secondo i criteri fissati in sede di contrattazione decentrata di amministrazione prevista dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto del personale dipendente dai Ministeri. Per il personale con qualifica dirigenziale i criteri di reimpiego sono fissati in sede di contrattazione decentrata, secondo quanto previsto dal relativo contratto collettivo nazionale di lavoro.

Testo vigente dal 8 maggio 2010, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66~art1527 · fonte su Normattiva