Art. 1565 c.o.m. — Cause dell'aspettativa
[1]L'aspettativa e' la posizione del cappellano militare esonerato temporaneamente dal servizio effettivo per una delle seguenti cause:
- a)prigionia di guerra;
- b)infermita' temporanee provenienti da cause di servizio;
- c)infermita' temporanee non provenienti da cause di servizio;
- d)motivi privati. L'aspettativa e' disposta:
- a)di diritto, per la causa di cui alla lettera a) del comma 1;
- b)a domanda o d'autorita', per le cause di cui alle lettere b) e c)
[2]del comma 1;
- c)soltanto a domanda, per la causa di cui alla lettera d) del comma 1. Le cause indicate alle lettere b) e c) sono accertate nei modi stabiliti dalle disposizioni vigenti in materia per gli ufficiali delle Forze armate dello Stato. Prima del collocamento in aspettativa per infermita', al cappellano militare sono concessi i periodi di licenza non ancora fruiti. L'aspettativa per motivi privati e' concessa, previo parere dell'Ordinario militare, subordinatamente alle esigenze del servizio, e non puo' avere durata inferiore a quattro mesi. Se l'aspettativa ha durata superiore a tale termine, trascorsi i primi quattro mesi, l'interessato puo' fare domanda di richiamo anticipato in servizio. Il tempo trascorso in aspettativa per prigionia di guerra o per infermita' temporanea proveniente da causa di servizio e' computato per intero ai fini dell'avanzamento.
Testo vigente dal 8 maggio 2010, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva