Art. 1630 c.o.m.Grado

Nessuno puo' ricoprire uno dei gradi di cui all'articolo 1629 se non e' riconosciuto idoneo ad adempierne le funzioni e se non e' in condizioni compatibili col decoro del grado stesso. Non sono concessi gradi onorari, ne' cambi di categoria.

Testo vigente dal 8 maggio 2010, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66~art1630 · fonte su Normattiva