Art. 1675 c.o.m.Incompatibilita'

Non possono far parte della commissione centrale del personale, riunita in commissione di disciplina, o della commissione di disciplina di cui all'articolo 1674:

  • a)persone che prestano servizio permanente presso il comitato centrale o il centro di mobilitazione, cui spetta di convocare la commissione;
  • b)persone che sono tra loro parenti o affini sino al terzo grado incluso;
  • c)l'offeso o il danneggiato e le persone che sono parenti o affini, fino al quarto grado incluso, con l'inquisito o con l'offeso o danneggiato;
  • d)chiunque ha presentato rapporti o eseguito indagini sui fatti che hanno determinato il procedimento disciplinare, e chi per ufficio ha dato parere in merito;
  • e)persone che, in qualsiasi modo, hanno avuto parte in un precedente giudizio penale o disciplinare per lo stesso fatto ovvero sono state sentite come testimoni nel giudizio disciplinare di cui trattasi.

Testo vigente dal 8 maggio 2010, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66~art1675 · fonte su Normattiva