Art. 1709 c.o.m. — Non idoneita' all'avanzamento
Il milite, graduato o sottufficiale, che per due volte consecutive e' giudicato "non idoneo", resta escluso in modo definitivo dall'avanzamento. Sono, inoltre, esclusi dall'avanzamento i militi, graduati o sottufficiali che, chiamati in servizio per istruzione, per tre volte consecutive non si sono presentati, anche se la loro assenza e' stata causata da un giustificato motivo.
Testo vigente dal 8 maggio 2010, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva