Art. 1745 c.o.m.Corsi di specializzazione

Oltre ai corsi di studio di cui agli articoli precedenti possono essere istituiti presso i comitati della Croce rossa italiana, con le stesse norme, anche corsi di specializzazione nei seguenti rami dell'assistenza infermieristica:

  • a)tecnica di laboratorio con particolare riguardo alla tubercolosi e alla malaria;
  • b)radioterapia e radiodiagnostica;
  • c)ginnastica medica, ortopedia e terapia fisica;
  • d)assistenza in sala operatoria: quest'ultimo corso prevalentemente di carattere pratico. I corsi di specializzazione hanno ciascuno la durata di un semestre. Sono ammesse ai corsi le infermiere volontarie gia' nominate che:
  • a)ne fanno domanda al comitato presso il quale essi sono istituiti, versando la relativa tassa d'iscrizione;
  • b)sono giudicate idonee dalla commissione d'amministrazione dei corsi;
  • c)hanno conseguito il diploma d'infermiera volontaria, con votazione di almeno quarantotto sessantesimi. Nel regolamento sono stabilite le disposizioni di attuazione del presente articolo.

Testo vigente dal 8 maggio 2010, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66~art1745 · fonte su Normattiva