Art. 1757 c.o.m. — Trattamento economico del personale del Corpo militare della Croce rossa italiana
In tempo di pace, il personale direttivo e di assistenza del Corpo militare della Croce rossa italiana, se richiamato dal congedo a norma dell'articolo 1668, riceve il trattamento economico stabilito per le forze di completamento dall'articolo 1799. Per il tempo di guerra o di grave crisi internazionale, il trattamento economico del personale di cui al comma 1 e' equiparato a quello del personale delle Forze armate. Il personale di cui al comma 1 assunto in servizio in tempo di pace negli stabilimenti o uffici dell'Associazione riceve le competenze stabilite dalla presidenza nazionale, in analogia a quanto praticato per il personale militare e delle amministrazioni statali.
Testo vigente dal 8 maggio 2010, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva