Art. 1765 c.o.m. — Stato giuridico del personale
Gli iscritti nei ruoli dell'Associazione di cui agli articoli 1762 e 1763, compresi i cavalieri dell'ordine, chiamati in servizio, sono militari e come tali sottoposti alle norme della disciplina militare e della legge penale militare. Le chiamate in servizio sono effettuate dall'Associazione mediante precetti. Ai mancanti alla chiamata disposta ai sensi del comma 1 sono applicate le disposizioni sancite per i militari delle Forze armate. L'arruolamento da parte dell'Associazione dei dipendenti dalle amministrazioni dello Stato, comprese quelle aventi ordinamento autonomo, in tempo di pace, di guerra o di grave crisi internazionale, non puo' aver luogo senza il preventivo consenso dell'amministrazione di appartenenza.
Testo vigente dal 8 maggio 2010, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva