Art. 1807 c.o.m. — Indennita' di missione all'estero
Al personale militare inviato in missione all'estero e' corrisposta l'indennita' prevista dal regio decreto 3 giugno 1926, n. 941. Al personale militare inviato in missione all'estero per un periodo non inferiore a sei mesi sono dovuti i rimborsi di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 1808. Se la missione e' inizialmente prevista di durata non inferiore a 15 mesi, e' dovuto anche il rimborso delle spese di viaggio e di trasporto bagaglio della famiglia, nei limiti e alle condizioni di cui al comma 4 dell'articolo 1808; in tale caso il trasferimento della famiglia all'estero deve avvenire entro i primi 10 mesi della missione.
Testo vigente dal 8 maggio 2010, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva