Art. 1847 c.o.m. — Computo del servizio effettivo
Il computo del servizio effettivo si effettua dalla data di assunzione del servizio sino a quella di cessazione dallo stesso. Il tempo trascorso durante la sospensione dall'impiego e' computato in ragione della meta', ferma restando l'integrale non computabilita' dei periodi di detenzione per condanna penale, dei periodi di aspettativa per motivi privati e di quelli trascorsi in qualita' di richiamati senza assegni.
Testo vigente dal 8 maggio 2010, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva