Art. 1901 c.o.m.Anticipo dell'indennizzo privilegiato aeronautico

Ai superstiti aventi diritto all'indennizzo privilegiato aeronautico nella misura corrispondente alla 1^ categoria della tabella A annessa al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e' concesso d'ufficio un anticipo nella misura pari ai nove decimi dell'ammontare globale del beneficio stesso, avuto riguardo alla misura in vigore al verificarsi dell'evento lesivo. L'anticipo e' concesso sul fondo scorta dell'ente che amministra il personale che ha subito l'incidente, non appena il competente organo medico legale giudica che la morte e' connessa al servizio di volo. Il predetto anticipo e' reintegrato in sede di liquidazione definitiva dell'indennizzo.

Testo vigente dal 8 maggio 2010, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66~art1901 · fonte su Normattiva