Art. 1962 c.o.m. — Invio e aggiornamento delle liste di leva da parte dei Comuni
Nei casi di riattivazione della leva:
- a)fermo quanto disposto dall'articolo 1937, le liste di leva sono inviate agli uffici di supporto dei competenti Consigli di leva di terra e, per i comuni costieri, anche ai competenti uffici di supporto dei Consigli di leva di mare;
- b)gli aggiornamenti di cui all'articolo 1938 sono effettuati sino al momento in cui il Consiglio di leva procede alla verifica della lista di leva del Comune.
Testo vigente dal 8 maggio 2010, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva