Art. 1962 c.o.m.Invio e aggiornamento delle liste di leva da parte dei Comuni

Nei casi di riattivazione della leva:

  • a)fermo quanto disposto dall'articolo 1937, le liste di leva sono inviate agli uffici di supporto dei competenti Consigli di leva di terra e, per i comuni costieri, anche ai competenti uffici di supporto dei Consigli di leva di mare;
  • b)gli aggiornamenti di cui all'articolo 1938 sono effettuati sino al momento in cui il Consiglio di leva procede alla verifica della lista di leva del Comune.

Testo vigente dal 8 maggio 2010, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66~art1962 · fonte su Normattiva