Art. 1995 c.o.m. — Norme ulteriori per il ritardo per motivi di studio d'istruzione secondaria superiore
[1]La domanda di ritardo di cui all'articolo 1994, comma 1, lettera a), deve essere:
- a)corredata di certificato di iscrizione rilasciato dalla scuola o certificazione sostitutiva per i privatisti iscritti a sostenere l'esame di idoneita' o di Stato conclusivi dei corsi di scuola secondaria superiore o di abilitazione presso gli istituti di cui al citato comma 1, lettera a);
- b)presentata entro il 30 settembre dell'anno scolastico per il quale si richiede il beneficio, fatti salvi i nati nell'ultimo trimestre dell'anno i quali possono presentare domanda anche in sede di chiamata alla leva. Il ritardo, se concesso, ha decorrenza immediata e fino al 30 settembre dell'anno successivo.
[2]--------------- Nota redazionale Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le correzioni apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 30/09/2010, n. 229 durante il periodo di "vacatio legis". E' possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.
Testo vigente dal 8 maggio 2010, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva