Art. 2063 c.o.m.Esenzioni o ritardi dal richiamo

Il Ministro della difesa ha facolta' di concedere esenzioni o ritardi in caso di richiamo per mobilitazione a coloro per i quali ricorrano presupposti che secondo il presente codice costituiscono titolo per dispense, ritardi, rinvii, o che si trovino in altre speciali condizioni fissate dal regolamento in occasione della guerra o di grave crisi internazionale.

Testo vigente dal 8 maggio 2010, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66~art2063 · fonte su Normattiva