Art. 2085 c.o.m. — Sanzioni penali a carico dei funzionari dello Stato per azioni contrastanti col presente titolo
[1]Salvo che il fatto costituisca un piu' grave delitto, e' punito con le pene previste dall'articolo 323 del codice penale per il delitto di abuso d'ufficio il pubblico ufficiale, l'agente o l'impiegato dello Stato che sotto qualsiasi pretesto, in violazione del presente titolo, pone in essere una delle seguenti condotte:
- a)autorizza o consente il passaggio dalla leva di mare alla leva di terra;
- b)effettua trasferimenti di ruoli;
- c)deliberatamente omette di attuare i provvedimenti previsti dall'articolo 2021, comma 2, lettera a);
- d)autorizza o ammette all'eventuale esenzione dal compimento della ferma di leva;
- e)consente riforme;
- f)consente esclusioni dal servizio militare;
- g)autorizza o ammette alla dispensa;
- h)autorizza o ammette all'anticipazione del congedo illimitato;
- i)autorizza o ammette alle riduzioni di servizio di cui agli articoli 2068 e 2069;
- l)da' arbitraria estensione alla durata, alle regole e condizioni della chiamata alla leva e degli arruolamenti volontari.
[2]--------------- Nota redazionale Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le correzioni apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 30/09/2010, n. 229 durante il periodo di "vacatio legis". E' possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.
Testo vigente dal 8 maggio 2010, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva