Art. 2114 c.o.m. — Servizio sostitutivo civile presso associazioni ed enti di assistenza socio-sanitaria
Gli obiettori di coscienza possono chiedere di prestare servizio sostitutivo civile presso centri civili autorizzati e convenzionati con l'Amministrazione della difesa che provvedono all'assistenza socio - sanitaria ed alla riabilitazione dei soggetti che fanno uso di sostanze stupefacenti o psicotrope. L'istanza e' accolta compatibilmente con le esigenze del contingente.
Testo vigente dal 8 maggio 2010, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva