Art. 2116 c.o.m. — Clausola di salvaguardia in materia di competenze
Le disposizioni del presente codice e del regolamento non innovano le competenze, le funzioni e le attribuzioni dell'Amministrazione della difesa, delle Forze armate, delle Forze di polizia e delle altre Amministrazioni comunque interessate, previste dalla normativa vigente alla data della loro entrata in vigore.
Testo vigente dal 8 maggio 2010, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva