Art. 2180 c.o.m. — Lesioni traumatiche da causa violenta subite dal personale delle Forze di polizia a ordinamento civile e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco
Al personale delle Forze di polizia a ordinamento civile e del Corpo nazionale del Vigili del fuoco si applicano, in materia di accertamento della dipendenza in caso di lesioni traumatiche da causa violenta, le disposizioni di cui all'articolo 1880.
Testo vigente dal 8 maggio 2010, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva