Art. 2193 c.o.m.Porti militari

In via transitoria, fino alla pubblicazione del decreto previsto dall'articolo 238, comma 2, sono porti o specifiche aree portuali destinati unicamente o principalmente alla difesa militare quelli gia' in consegna al Ministero della difesa alla data di entrata in vigore del presente codice, e il cui elenco e' recato dall'articolo 1120 del regolamento.

Testo vigente dal 8 maggio 2010, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66~art2193 · fonte su Normattiva