Art. 2198-quater c.o.m.Disposizioni transitorie per i concorsi nelle carriere iniziali delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

1. Fino al 31 dicembre 2024, i volontari di cui agli articoli 2198-bis e 2198-ter continuano a beneficiare delle riserve di posti nei concorsi nelle carriere iniziali delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco stabilite dall'articolo 703, comma 1, entro i limiti di eta' previsti per l'accesso alle predette carriere dai rispettivi ordinamenti vigenti il giorno precedente alla data di entrata in vigore del presente articolo. Le riserve di cui al primo periodo continuano a non operare nei confronti dei volontari in rafferma biennale

Testo vigente dal 28 agosto 2022, tuttora in vigore · versione 85 su Normattiva

Spiegazione

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66~art2198quater · fonte su Normattiva