Art. 22-bis c.o.m. — Servizio di rifornimento idrico delle isole minori della Sicilia
((Nei casi di cui all'articolo 4, secondo comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 861, il servizio di rifornimento idrico delle isole minori della Sicilia e' svolto mediante affidamento a idonei operatori economici con fondi del bilancio del Ministero della difesa, fermo restando quanto previsto dall'articolo 6 della legge 19 maggio 1967, n. 378)).
Testo vigente dal 10 maggio 2026, tuttora in vigore · versione 124 su Normattiva