Art. 2203 c.o.m.Norma di salvaguardia per il reclutamento di determinate categorie

In relazione a quanto disposto dagli articoli 2199 e 2202, sono comunque fatte salve le disposizioni in materia di assunzione del personale di cui alle seguenti disposizioni:

  • a)articolo 6, commi 5 e 6, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335;
  • b)articolo 5, comma 4-bis, del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443;
  • c)articolo 6, commi 2 e 3, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199;
  • d)articolo 4, commi 4-ter e 4-quater, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201;
  • e)articolo 6, comma 4, della legge 31 marzo 2000, n. 78.

Testo vigente dal 8 maggio 2010, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66~art2203 · fonte su Normattiva