Art. 2203 c.o.m. — Norma di salvaguardia per il reclutamento di determinate categorie
In relazione a quanto disposto dagli articoli 2199 e 2202, sono comunque fatte salve le disposizioni in materia di assunzione del personale di cui alle seguenti disposizioni:
- a)articolo 6, commi 5 e 6, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335;
- b)articolo 5, comma 4-bis, del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443;
- c)articolo 6, commi 2 e 3, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199;
- d)articolo 4, commi 4-ter e 4-quater, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 201;
- e)articolo 6, comma 4, della legge 31 marzo 2000, n. 78.
Testo vigente dal 8 maggio 2010, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva