Art. 2212-septiesdecies c.o.m.Istituzione dei ruoli straordinari a esaurimento degli ispettori e dei periti

1. Al fine di assicurare la massima flessibilita' ed efficacia organizzativa nella revisione della struttura ordinativa dell'Arma dei carabinieri, dall'anno 2020 sono istituiti i ruoli straordinari a esaurimento degli ispettori, forestale degli ispettori e forestale dei periti. 2. Il grado massimo per i ruoli di cui al comma 1 e' quello di maresciallo ordinario. 3. Per gli anni 2020 e 2021 e' autorizzata l'immissione nei ruoli di cui al comma 1 di complessive 600 unita' suddivise equamente per ogni annualita', cosi' ripartite:

  • a)576 per il ruolo straordinario a esaurimento degli ispettori;
  • b)20 per il ruolo straordinario a esaurimento forestale degli ispettori;
  • c)4 per il ruolo straordinario a esaurimento forestale dei periti. 4. Le unita' immesse sono considerate a tutti gli effetti in soprannumero rispetto all'organico complessivo degli ispettori dell'Arma dei carabinieri di cui al comma 2 dell'articolo 800. 5. La somma delle consistenze effettive dei sovrintendenti dell'Arma dei carabinieri e degli ispettori dei ruoli di cui al comma 1 non puo' superare la consistenza organica fissata dal comma 3 dell'articolo 800.

Testo vigente dal 20 febbraio 2020, tuttora in vigore · versione 59 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66~art2212septiesdecies · fonte su Normattiva