Art. 2247-novies c.o.m. — Regime transitorio dell'avanzamento degli ufficiali del ruolo forestale iniziale dell'Arma dei carabinieri
1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 2247-bis, comma 1, al fine di garantire paritetici e armonici tassi di avanzamento, le aliquote di valutazione del ruolo forestale iniziale sono fissate secondo i seguenti criteri:
- a)per l'avanzamento al grado di generale di brigata, sono inseriti in aliquota di valutazione, per l'anno 2018, i colonnelli aventi anzianita' di grado uguale o antecedente al 31 dicembre 2013;
- b)per l'avanzamento al grado di colonnello sono inseriti in aliquota di valutazione, per l'anno 2018, i tenenti colonnelli con anzianita' di grado uguale o antecedente al 31 dicembre 2016;
- c)per l'avanzamento al grado di tenente colonnello, sono inseriti in aliquota di valutazione:
- 1)per l'anno 2018, i maggiori con anzianita' uguale o antecedente al 31 dicembre 2016;
- 2)per l'anno 2019, i maggiori con anzianita' uguale o antecedente al 31 dicembre 2017;
- 3)per l'anno 2020, i maggiori con anzianita' uguale o antecedente al 31 dicembre 2018;
- 4)per l'anno 2021, i maggiori con anzianita' uguale o antecedente al 31 dicembre 2019;
- d)per l'avanzamento al grado di maggiore sono inseriti in aliquota di valutazione:
- 1)per l'anno 2018, i capitani con anzianita' uguale o antecedente al 31 dicembre 2013;
- 2)per l'anno 2019, i capitani con anzianita' uguale o antecedente al 31 dicembre 2014.
Testo vigente dal 7 luglio 2017, tuttora in vigore · versione 41 su Normattiva