Art. 248-bis c.o.m. — APR di peso inferiore a 20 chilogrammi
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La conduzione degli APR di peso inferiore a 20 chilogrammi, ammessi alla navigazione e certificati dalla competente struttura del Ministero della difesa e dalla stessa iscritti in apposito registro, impiegati dalle Forze armate entro aree identificate e sottoposte al divieto temporaneo di sorvolo ovvero al di fuori di tali aree nei casi di cui all'articolo 247, comma 4, e' affidata a personale militare in possesso di idonea qualifica e non comporta la corresponsione di specifici emolumenti. I criteri d'impiego dei medesimi APR e le modalita' per il conseguimento della qualifica per la conduzione degli stessi sono disciplinati dal regolamento.
Testo vigente dal 26 febbraio 2011 al 27 marzo 2012 · versione 2 su Normattiva