Art. 321 c.o.m. — Contenuto delle limitazioni
Le limitazioni possono consistere nel divieto di:
- a)fare elevazioni di terra o di altro materiale;
- b)costruire condotte o canali sopraelevati;
- c)impiantare condotte o depositi di gas o liquidi infiammabili;
- d)scavare fossi o canali di profondita' superiore a 50 cm.;
- e)aprire o esercitare cave di qualunque specie;
- f)installare macchinari o apparati elettrici e centri trasmittenti;
- g)fare le piantagioni e le operazioni campestri che sono determinate con il regolamento. Le limitazioni possono anche consistere nel divieto di:
- a)aprire strade;
- b)fabbricare muri o edifici;
- c)sopraelevare muri o edifici esistenti;
- d)adoperare nelle costruzioni alcuni materiali.
Testo vigente dal 8 maggio 2010, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva