Art. 321 c.o.m.Contenuto delle limitazioni

Le limitazioni possono consistere nel divieto di:

  • a)fare elevazioni di terra o di altro materiale;
  • b)costruire condotte o canali sopraelevati;
  • c)impiantare condotte o depositi di gas o liquidi infiammabili;
  • d)scavare fossi o canali di profondita' superiore a 50 cm.;
  • e)aprire o esercitare cave di qualunque specie;
  • f)installare macchinari o apparati elettrici e centri trasmittenti;
  • g)fare le piantagioni e le operazioni campestri che sono determinate con il regolamento. Le limitazioni possono anche consistere nel divieto di:
  • a)aprire strade;
  • b)fabbricare muri o edifici;
  • c)sopraelevare muri o edifici esistenti;
  • d)adoperare nelle costruzioni alcuni materiali.

Testo vigente dal 8 maggio 2010, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2010-03-15;66~art321 · fonte su Normattiva